Disdetta del contratto di locazione: i diritti del locatario

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    Disdetta del contratto da parte del locatore

    Sia il locatario che il locatore possono disdire un contratto nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge o dal contratto. La legge protegge il locatario e il locatore da disdette abusive. Il locatore deve inoltre rispettare determinate formalità e, su richiesta del locatario, motivare la disdetta.

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    Il locatore è tenuto a comunicare la disdetta al locatario utilizzando un formulario approvato dal Cantone e rispettando i termini stabiliti dalla legge o dal contratto. Il termine di disdetta per un'abitazione è di almeno tre mesi.

    Il locatario ha il diritto di conoscere le ragioni della disdetta che, se è stata data in malafede (ad es. il locatario ha tentato di far valere i propri diritti oppure la sua situazione familiare è cambiata), può essere impugnata presso l'autorità di conciliazione. Il formulario ufficialmente approvato contiene le indicazioni sulla procedura che il locatario deve seguire se intende contestare la disdetta.

    Il locatario può chiedere all'autorità di conciliazione un prolungamento del rapporto di locazione se la disdetta gli causa una situazione di grave difficoltà (dal punto di vista finanziario o familiare o per quanto concerne la possibilità di trovare tempestivamente una nuova abitazione).

    In linea di massima un sublocatario gode della stessa protezione giuridica di un locatario. Se il proprietario rescinde il contratto con il locatario principale, solo quest'ultimo può contestare la disdetta nel caso in cui la ritenga abusiva.

    Autorità di conciliazione cantonale (informazioni, consulenza, documentazione)

    Oltre a mettere a disposizione i formulari del caso, l'autorità di conciliazione fornisce informazioni e consulenza tanto al locatario quanto al locatore.

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    Associazioni

    Anche le associazioni di categoria offrono assistenza ad inquilini e locatori in tutte le questioni che riguardano la disdetta di un contratto di locazione.

    Un servizio della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni

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