Legislazione
Il parlamento svizzero ha il potere di emanare leggi a livello federale negli ambiti di competenza della Confederazione. Tali ambiti sono espressamente fissati nella Costituzione federale. Può inoltre proporre al popolo e ai Cantoni delle modifiche della Costituzione federale (salvo in caso di iniziativa popolare), adotta decreti federali e ratifica i trattati internazionali. Il tutto con la riserva del referendum obbligatorio o facoltativo.
Elezioni
In parlamento le elezioni avvengono a Camere riunite, ossia in Assemblea federale plenaria. Essa elegge i sette membri del Consiglio federale, il cancelliere o la cancelliera della Confederazione e i giudici dei Tribunali federali. Ogni anno nel corso della sessione invernale i membri del parlamento eleggono il/la presidente della Confederazione e il/la vice-presidente del Consiglio federale fra i sette membri del governo. In casi di minaccia militare, l'Assemblea federale elegge inoltre un generale come comandante in capo dell'Esercito.
Vigilanza
Il parlamento determina i settori d'attività del Consiglio federale e di conseguenza anche dell'Amministrazione federale ed esercita l'alta vigilanza su tali attività. L'alta vigilanza dell'Assemblea federale si estende anche alle attività dei Tribunali federali e agli altri organi ai quali sono affidati i compiti della Confederazione.
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati trattano gli stessi oggetti e hanno gli stessi poteri. Alcune decisioni (p.es. le elezioni) sono prese dal parlamento a Camere riunite (Assemblea federale). Ma per la maggioranza delle decisioni le due Camere del parlamento deliberano separatamente. Se non giungono alle stesse conclusioni, fanno ricorso a una procedura speciale, denominata di appianamento delle divergenze.
I parlamentari dispongono di diversi strumenti che permettono loro di promuovere modifiche legislative o nuove leggi, ma anche di richiedere informazioni o rapporti.