Le norme che disciplinano la pubblicità politica sono spesso emanate dai Cantoni e a volte persino dai Comuni. Vi sono anche aspetti che vanno tenuti in considerazione in base al canale scelto.
Alla radio e alla televisione è vietata la pubblicità politica, che invece è ammessa negli altri media. Tuttavia, un giornale può per esempio anche rifiutare di pubblicare un’inserzione politica. Secondo il Consiglio della stampa, l’istanza di ricorso del settore mediatico, per decidere se pubblicare o no un'inserzione politica vanno applicati anche criteri etici. Inoltre, l’inserzione deve essere impostata in modo tale da far capire che si tratta di una pubblicità politica e non di un contenuto redazionale.
In alcuni Cantoni è possibile, a determinate condizioni, inviare materiale pubblicitario nella stessa busta del materiale di voto. Altri Cantoni non hanno invece previsto alcuna norma in materia.
A dipendenza che si tratti di una strada cantonale o federale, si applica la normativa cantonale o federale.
La pubblicità politica ai bordi delle strade è per principio autorizzata se non pregiudica la sicurezza stradale (ossia i manifesti non devono distogliere il conducente dalla guida). È tuttavia vietata la pubblicità politica lungo le autostrade e le semiautostrade.
Art. 95 segg. Ordinanza sulla segnaletica stradale - Pubblicità stradale
La posa o la modifica di pubblicità stradale deve essere autorizzata dall’autorità cantonale competente. Vanno rispettate prescrizioni particolari, ad esempio sulla protezione del paesaggio e degli abitati (OSStr art. 98 cpv. 1).
Chi vuole fare campagna elettorale su suolo pubblico (stand informativi, dimostrazioni ecc.) deve informarsi presso il Comune interessato per sapere dove e quando ciò è permesso. Spesso per queste attività è necessaria un’autorizzazione.
Informatevi presso il vostro Comune sulle norme precise.
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Le prescrizioni relative ai programmi della SSR sono di particolare importanza in vista delle elezioni e delle votazioni. Devono essere garantite pari opportunità ai candidati e ai partiti politici. Sono fondamentali i principi della correttezza e dell’adeguata pluralità. I reclami devono essere presentati all’organo di mediazione della SSR e, in un secondo tempo, all’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR). Alle altre emittenti radiotelevisive si applicano in larga misura le stesse norme.
Gli altri media godono di una grande libertà dal punto di vista giuridico. Per questo motivo sono fondamentali sia i principi etici che questi media applicano su base volontaria sia il Consiglio della stampa, al quale chiunque può presentare reclamo. Il Consiglio della stampa non può pronunciare sanzioni, ma la sua presa di posizione ha un impatto sull’opinione pubblica.
Ovviamente le leggi generali si applicano anche ai media sociali e a Internet. Tuttavia durante la campagna elettorale molte cose sono permesse. Per esempio non è in linea di massima vietato diffondere di proposito informazioni false (fake news).
Il diritto alla pubblicazione della lettera di un lettore da parte dei media o alla messa in rete di un commento non esiste neppure durante una campagna elettorale o di voto. Il media può addirittura essere punito per aver divulgato dichiarazioni razziste o ingiuriose. In linea di principio la redazione può anche accorciare le lettere dei lettori.
In Svizzera i sondaggi d’opinione sulle votazioni e le elezioni non sottostanno a particolari norme giuridiche. Il settore si autoregola. Ad esempio negli ultimi dieci giorni prima di un’elezione o di una votazione non si dovrebbero più pubblicare i risultati dei sondaggi d’opinione.