Quando vi sentite sicuri nella guida, avete una formazione sufficiente sulla circolazione stradale e avete assolto i corsi obbligatori a tal fine (teoria della circolazione ecc.), potete iscrivervi all’esame pratico di guida.
Per l’esame pratico di guida è richiesto per ogni categoria il veicolo corrispondente, il quale deve essere idoneo alla circolazione e rispettare le prescrizioni. Sul retro del veicolo deve essere applicata in modo ben visibile la targa blu con una «L» bianca.
All'esame dovete portare:
un documento d’identità valido (passaporto, carta d’identità o libretto di soggiorno),
la vostra licenza per allievo conducente,
l’eventuale licenza di condurre che avete già ottenuto per altre categorie di veicoli,
la licenza di circolazione del veicolo utilizzato per l’esame.
Dopo aver superato l'esame di guida riceverete per posta la licenza di condurre in formato carta di credito (LCC).
Esame bocciato 1 volta, che cosa fare?
Se non avete superato un esame di guida potete ripeterlo, in genere un mese dopo. Informatevi presso l'ufficio della circolazione del vostro Cantone di domicilio.
Esame bocciato 2 volte, che cosa fare?
Dovete presentare un attestato di un maestro conducente abilitato che attesti che la vostra formazione è terminata.
Esame bocciato 3 volte, che cosa fare?
Se non superate per tre volte l’esame pratico di guida, dovete sottoporvi a un esame di idoneità alla guida prima di potervi presentare nuovamente all’esame di guida. L’ufficio della circolazione del vostro Cantone vi metterà in contatto con il servizio competente. Se non superate questo test, cessa la validità della licenza per allievo conducente. La base legale è costituita dall’ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli.
Esame bocciato 4 volte, che cosa fare?
Se non superate l’esame pratico di guida per la quarta volta oppure se non avete superato l’esame di idoneità alla guida dopo il terzo tentativo, potete ripetere l’esame di guida solamente dopo aver superato un esame psicotecnico.
I costi per l'esame pratico variano da Cantone a Cantone. Informatevi presso l'ufficio della circolazione del vostro Cantone di domicilio.