Alcol nella circolazione stradale e nella navigazione

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    Alcol nella circolazione

    Alcol nella circolazione stradale e nella navigazione

    La legislazione svizzera prevede sanzioni per chi conduce un veicolo a motore oppure un’imbarcazione sportiva o da diporto (come una barca a remi, un pedalo ecc.) con una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,25 mg/l, oppure con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,50 per mille.

    Buono a sapersi

    Alcol al volante: a partire da 0,25 mg/l nell'alito o 0,50 ‰ nel sangue, rischio di sanzioni

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    Chi contravviene alle norme concernenti la circolazione stradale o la navigazione deve aspettarsi le procedure seguenti, in linea di principio indipendenti l’una dall’altra:

    • procedimenti penali (sanzioni: multa, pena pecuniaria / detentiva)

    • misure amministrative (misure: ammonimento, revoca della licenza ecc.)

    I conducenti professionali, i neopatentati, gli allievi conducenti e i loro accompagnatori nonché gli istruttori di scuola guida devono avere una tasso alcolemico inferiore a 0,05 mg/l nell’alito o a 0,10 per mille nel sangue.

    La legge prevede tre gradi di gravità per la guida in stato di ebrietà:

    • da 0,25 a 0,39 mg/l nell’alito o da 0,50 a 0,79 per mille nel sangue: chi conduce un veicolo a motore oppure un’imbarcazione sportiva o da diporto con tasso alcolemico tra 0,25 e 0,39 mg/l nell’alito o tra 0,50 e 0,79 per mille nel sangue, riceve un ammonimento e paga una multa.

    • da 0,25 a 0,39 mg/l nell’alito o da 0,50 a 0,79 per mille nel sangue e con ulteriore violazione delle norme di circolazione: chi guida con un tasso alcolemico tra 0,25 e 0,39 mg/ nell’alito o tra 0,50 e 0,79 per mille nel sangue e nel contempo viola ulteriormente le norme della circolazione è punito con la revoca della licenza per almeno un mese. È inoltre inflitta una multa o una pena pecuniaria o detentiva fino a tre anni. L'entità della multa o della pena pecuniaria dipende dalla situazione finanziaria della persona condannata.

    • 0,40 mg/l e più nell’alito o 0,80 per mille e più nel sangue: chi conduce un veicolo a motore o un'imbarcazione sportiva o da diporto in stato di ebrietà con un tasso alcolemico pari o superiore a 0,40 mg/l nell’alito o a 0,80 per mille nel sangue è punito con la revoca della licenza per almeno tre mesi. È inoltre inflitta una pena pecuniaria o una pena detentiva fino a tre anni. L'entità della pena pecuniaria dipende dalla situazione finanziaria della persona condannata. L'infrazione è inoltre iscritta nel casellario giudiziale e figura per un certo periodo nell'estratto del casellario giudiziale.

    • Infrazioni con la licenza di condurre in prova: alla prima revoca della licenza, il periodo di prova è prolungato di un anno. Alla seconda infrazione la licenza di condurre in prova è annullata. È possibile richiederne una nuova al più presto dopo un anno sulla base di una perizia di psicologia del traffico.

    I costi d'indagine e di procedura sono a carico del contravventore.

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