Chi contravviene alle norme concernenti la circolazione stradale o la navigazione deve aspettarsi le procedure seguenti, in linea di principio indipendenti l’una dall’altra:
procedimenti penali (sanzioni: multa, pena pecuniaria / detentiva)
misure amministrative (misure: ammonimento, revoca della licenza ecc.)
I conducenti professionali, i neopatentati, gli allievi conducenti e i loro accompagnatori nonché gli istruttori di scuola guida devono avere una tasso alcolemico inferiore a 0,05 mg/l nell’alito o a 0,10 per mille nel sangue.
La legge prevede tre gradi di gravità per la guida in stato di ebrietà:
da 0,25 a 0,39 mg/l nell’alito o da 0,50 a 0,79 per mille nel sangue: chi conduce un veicolo a motore oppure un’imbarcazione sportiva o da diporto con tasso alcolemico tra 0,25 e 0,39 mg/l nell’alito o tra 0,50 e 0,79 per mille nel sangue, riceve un ammonimento e paga una multa.
da 0,25 a 0,39 mg/l nell’alito o da 0,50 a 0,79 per mille nel sangue e con ulteriore violazione delle norme di circolazione: chi guida con un tasso alcolemico tra 0,25 e 0,39 mg/ nell’alito o tra 0,50 e 0,79 per mille nel sangue e nel contempo viola ulteriormente le norme della circolazione è punito con la revoca della licenza per almeno un mese. È inoltre inflitta una multa o una pena pecuniaria o detentiva fino a tre anni. L'entità della multa o della pena pecuniaria dipende dalla situazione finanziaria della persona condannata.
0,40 mg/l e più nell’alito o 0,80 per mille e più nel sangue: chi conduce un veicolo a motore o un'imbarcazione sportiva o da diporto in stato di ebrietà con un tasso alcolemico pari o superiore a 0,40 mg/l nell’alito o a 0,80 per mille nel sangue è punito con la revoca della licenza per almeno tre mesi. È inoltre inflitta una pena pecuniaria o una pena detentiva fino a tre anni. L'entità della pena pecuniaria dipende dalla situazione finanziaria della persona condannata. L'infrazione è inoltre iscritta nel casellario giudiziale e figura per un certo periodo nell'estratto del casellario giudiziale.
Infrazioni con la licenza di condurre in prova: alla prima revoca della licenza, il periodo di prova è prolungato di un anno. Alla seconda infrazione la licenza di condurre in prova è annullata. È possibile richiederne una nuova al più presto dopo un anno sulla base di una perizia di psicologia del traffico.
I costi d'indagine e di procedura sono a carico del contravventore.